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Impianti a biomassa: ecco i nuovi requisiti per gli incentivi

Di che cosa tratta la Direttiva europea RED II

Di che cosa tratta la Direttiva europea RED II

Con il D.lgs. 199/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 novembre ed entrato in vigore lo scorso 15 dicembre, l’Italia ha recepito la Direttiva europea per la promozione dell’utilizzo dell’energia proveniente dalle fonti rinnovabili, comunemente nota come RED II.

RED II definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili; trattando il tema delle rinnovabili, la norma disciplina anche alcune delle misure necessarie all’attuazione del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, in conformità con il PNIEC, il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

I criteri di sostenibilità sull’energia rinnovabile vengono applicati agli impianti di produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento (o di carburanti) che utilizzano combustibili solidi da biomassa e che abbiano potenza termica uguale o superiore ai 20 MW, oppure a quelli che abbiano potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW e che impieghino combustibili gassosi da biomassa.

I requisiti relativi al pellet

I requisiti relativi al pellet

Con questo Decreto legislativo vengono disciplinati i criteri applicabili a tutti gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi. Si tratta di requisiti minimi che potranno essere ulteriormente innalzati nei decreti di adozione dei singoli incentivi. I criteri prevedono sia requisiti tecnologici specifici per ciascuna tipologia di generatore, sia requisiti relativi alla qualità dei biocombustibili impiegabili, compreso il pellet.

Nello specifico caso dei requisiti relativi al pellet, il Decreto accoglie le proposte precedentemente fatte da AIEL, secondo le quali possono essere incentivati solo gli impianti e gli apparecchi che utilizzano combustibile che soddisfi i seguenti requisiti:

  • per le termostufe il pellet dovrà necessariamente essere di classe di qualità A1, mentre per le caldaie esso dovrà essere di qualità uguale o migliore rispetto a quella per cui il generatore è stato certificato (≤500 kW) o testato in opera (>500 kW);
  • la certificazione del pellet dovrà essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base delle analisi delle proprietà del biocombustibile, svolte da un soggetto accreditato secondo le norme della serie UNI EN ISO 17225-2;
  • la documentazione di acquisto del pellet dovrà evidenziare la classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

Che cosa non sarà più valido

Che cosa non sarà più valido

Non sarà quindi più possibile accedere agli incentivi utilizzando biocombustibili che presentano autodichiarazioni relative alla classe di qualità del pellet, né analisi di laboratorio disposte autonomamente dalle aziende di produzione e distribuzione, né analisi effettuate da laboratori non accreditati o accreditati in modo parziale rispetto alle metodologie d’analisi previste dalla norma ISO 17225-2.

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